Una società cede le proprie quote garantendo l'acquirente da future passività. A seguito di un'ispezione fiscale, l'amministrazione finanziaria emette pesanti accertamenti. Di fronte al disinteresse della venditrice, l'acquirente aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali e chiede il rimborso attivando la garanzia contrattuale. Ottenuto un sequestro conservativo sull'unico immobile della venditrice, l'acquirente ne chiede la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione conferma la dichiarazione di fallimento, stabilendo che il giudice fallimentare può accertare in via provvisoria (incidenter tantum) il credito del richiedente, anche in presenza di una clausola arbitrale. Inoltre, lo stato di insolvenza è provato dalle enormi perdite accumulate e dall'inattendibilità dei bilanci della società debitrice.
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