La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di un commissario d'esame per un concorso pubblico. Il commissario aveva rivelato le tracce delle prove a una candidata, consentendole di vincere il concorso. I giudici di merito avevano qualificato il fatto come utilizzazione di segreto d'ufficio (art. 326, comma 3 c.p.). La Suprema Corte, invece, ha riqualificato il reato in semplice rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326, comma 1 c.p.), chiarendo la distinzione tra le due fattispecie e rinviando alla Corte d'Appello per la sola rideterminazione della pena.
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