Una cittadina ha impugnato un avviso di pagamento relativo a indennità per l'occupazione di aree demaniali costiere, rivendicando l'acquisto per usucapione. Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo, poiché esistevano altri giudizi identici pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la litispendenza non può essere applicata se i processi pendono nello stesso tribunale. In tali casi, il giudice deve disporre la riunione delle cause o la sospensione per pregiudizialità, garantendo l'efficienza del processo.
Continua »