Una società di costruzioni e un suo socio hanno presentato ricorso in Cassazione contro una banca, lamentando la gestione di due conti correnti e la mancata riunione di due procedimenti connessi in primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che la decisione di non riunire le cause rientra nel potere discrezionale del giudice e non è motivo di nullità della sentenza. Inoltre, i motivi del ricorso sono stati giudicati inammissibili per la loro formulazione confusa, che mescolava diverse tipologie di censure procedurali e di merito, violando i requisiti formali richiesti per l'accesso al giudizio di legittimità.
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