La curatela fallimentare ha promosso un'azione di responsabilità contro ex amministratori, sindaci e un istituto bancario per presunte distrazioni patrimoniali. I giudici di secondo grado hanno condannato la banca al risarcimento del danno. L'istituto di credito ha impugnato la decisione in sede di legittimità. Nelle more del giudizio, la banca e la procedura concorsuale hanno stipulato un accordo transattivo, chiedendo l'estinzione del contenzioso. Anche gli altri soggetti condannati hanno però presentato autonomi ricorsi contro la medesima sentenza. I Supremi Giudici hanno stabilito che l'accordo bonario non può produrre effetti immediati prima della riunione delle impugnazioni. La Corte ha quindi disposto il rinvio della causa per trattare congiuntamente tutti i gravami proposti, subordinando a tale passaggio ogni valutazione sull'accordo raggiunto.
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