In una controversia immobiliare iniziata nel 1984, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: la trascrizione della domanda giudiziale per l'esecuzione specifica del contratto preliminare, se effettuata prima del fallimento del venditore, tutela pienamente l'acquirente. La Corte ha stabilito che tale trascrizione rende la pretesa dell'acquirente opponibile alla procedura fallimentare, neutralizzando il potere del curatore di sciogliere il contratto. Inoltre, ha chiarito che eventuali omissioni nella notifica della riassunzione del processo non ne causano l'estinzione, se il deposito dell'atto è avvenuto tempestivamente.
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