Un Tribunale ordinario liquidava i compensi spettanti a un Difensore per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione contestando l'importo, ma l'istanza veniva giudicata tardiva. La Procura presentava ricorso per Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento e contestando la validità della semplice annotazione informatica nel registro di cancelleria. La Suprema Corte ha confermato la decadenza dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di rituale comunicazione, l'opposizione deve rispettare il termine lungo semestrale calcolato a partire dalla data di pubblicazione del decreto, rendendo definitivo il compenso attribuito al legale.
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