Un istituto di credito ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali, che includevano anche attività stragiudiziali e penali. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché proposta con ricorso e notificata oltre il termine di 40 giorni, ritenendo necessario il rito ordinario con citazione. La Corte di Cassazione ha cassato la decisione, stabilendo che la parte opponente ha la facoltà di scegliere il rito sommario (art. 702 bis c.p.c.) per l'opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, la tempestività dell'opposizione va valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso, non a quella della notifica, rendendo l'opposizione ammissibile.
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