Un lavoratore ottiene un risarcimento dal Ministero per l'illegittima successione di contratti a termine. Il Ministero applica una ritenuta fiscale, ma il lavoratore chiede il rimborso, sostenendo la natura non tassabile della somma. L'Agenzia delle Entrate inizialmente nega il rimborso, dando il via a una causa. Durante il processo, la stessa Agenzia annulla il proprio diniego in autotutela, accogliendo la richiesta del contribuente. La Corte di Cassazione, prendendo atto della risoluzione, dichiara la fine del contenzioso. La sentenza stabilisce un principio chiave sulla non tassazione del risarcimento danni per precarietà lavorativa, ma compensa le spese legali tra le parti a causa di precedenti incertezze normative.
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