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Riserva (Nell'Appalto)

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Dichiarazione formale con cui l'appaltatore manifesta la propria intenzione di richiedere maggiori compensi o di contestare aspetti tecnici, da presentare nei modi e tempi previsti dal contratto o dalla legge per non perdere tale diritto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Inadempimento del mandatario senza danno: niente risarcimento
Un'impresa esecutrice agisce contro la società capogruppo mandataria per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dei lavori di consolidamento di un ponte. La capogruppo aveva omesso di trasmettere alla committente la contestazione formale sui difetti dei giunti. L'attrice lamenta l'inadempimento del mandatario e richiede il ristoro economico automatico per la perdita subita. La Corte di Cassazione respinge integralmente le pretese della ricorrente e conferma la decisione d'appello. I giudici stabiliscono che l'inadempimento del mandatario non produce un danno automatico se la contestazione omessa era comunque tardiva o del tutto infondata nel merito. Senza una concreta possibilità di successo della richiesta verso la committente, la violazione dell'incarico non genera alcun danno-conseguenza risarcibile. L'attrice subisce la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Riserva nell’appalto: accordo firmato ma prova insufficiente
Un'impresa appaltatrice ha chiesto un risarcimento al committente per maggiori costi dovuti a ritardi e aumento dei prezzi, utilizzando lo strumento della riserva nell'appalto. Per una delle riserve, l'impresa aveva già firmato un accordo transattivo, ma sosteneva che una clausola le permettesse di avanzare nuove pretese. Per i danni da ritardo, invece, non ha fornito prove complete. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che una riserva chiusa con un accordo è definitivamente rinunciata e richiede una nuova iscrizione per fatti futuri. Inoltre, ha ribadito che l'onere di provare concretamente il danno (es. macchinari e operai fermi) spetta interamente all'appaltatore. L'impresa ha perso la causa.
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Risoluzione per inadempimento reciproco: la buona fede vince
Un'impresa edile chiede la risoluzione di un contratto d'appalto perché il committente ha ridotto drasticamente e senza preavviso i pagamenti. Il committente si difende sostenendo che l'impresa non ha seguito la procedura formale della 'riserva'. La Cassazione dà ragione all'impresa, stabilendo un principio chiave sulla risoluzione per inadempimento reciproco: quando la violazione del committente è così grave da rompere il patto di fiducia (la buona fede), la richiesta di risoluzione è legittima anche senza riserva. Il giudice deve comparare la gravità dei comportamenti di entrambe le parti, non fermarsi a un cavillo procedurale. La causa torna quindi alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Riserve nell’appalto pubblico: l’Azienda perde per un vizio di forma
Una società di costruzioni ha perso la sua causa contro un'Amministrazione Pubblica per ottenere maggiori compensi. La richiesta si basava su delle contestazioni formalizzate attraverso le cosiddette 'riserve nell'appalto pubblico'. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, non entrando nel merito della questione ma dichiarandolo inammissibile per motivi procedurali. In particolare, il ricorso mancava del requisito di 'autosufficienza', ovvero non conteneva tutti gli elementi necessari per essere giudicato. La Corte ha così confermato la decisione precedente, che riteneva che l'azienda avesse rinunciato alle sue pretese firmando un accordo successivo. La sentenza sottolinea l'importanza cruciale della correttezza formale nella gestione degli appalti.
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Appalto privato: validità richiamo norme pubbliche
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di appalto privato per la ristrutturazione di una villa, in cui il contratto richiamava la normativa sui lavori pubblici. La società appaltatrice, non avendo formulato tempestivamente le proprie riserve secondo tali norme, ha perso il diritto a un maggior compenso. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il richiamo a normative esterne in un contratto negoziato tra le parti è legittimo e non necessita della specifica approvazione per iscritto prevista per le clausole vessatorie, a meno che non si dimostri che si tratti di un contratto standard predisposto da una sola parte per una serie indefinita di rapporti.
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