Una banca aveva anticipato una somma a un'azienda della grande distribuzione per coprire degli ammanchi di cassa, pagando 'con riserva di ripetizione'. Successivamente, la banca ha agito in giudizio per la ripetizione dell'indebito, chiedendo indietro parte di quella somma. Tuttavia, una perizia tecnica ha accertato l'impossibilità di quantificare con esattezza l'ammontare degli ammanchi. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava su chi ha pagato. La banca avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver versato la somma, ma anche l'assenza di una causa giustificativa. Non riuscendo a provare l'esatto importo non dovuto, la sua richiesta è stata respinta.
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