L'erede di un imprenditore, membro di un'associazione temporanea di imprese, ha impugnato un decreto ingiuntivo basato su un lodo arbitrale. L'opponente sosteneva che la clausola compromissoria inserita nel contratto di subappalto dalla capogruppo non fosse a lui opponibile, non avendo firmato direttamente l'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il mandato speciale conferito alla capogruppo includeva il potere di stipulare contratti esecutivi e, di conseguenza, anche la clausola compromissoria. Tale pattuizione vincola direttamente le imprese mandanti. Di conseguenza, l'erede dell'imprenditore opponente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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