Una lavoratrice, assunta come badante per un'anziana signora, ha citato in giudizio il nipote di quest'ultima, sostenendo che fosse lui il suo vero datore di lavoro. I giudici di primo e secondo grado hanno respinto la sua richiesta, stabilendo che il rapporto di lavoro esisteva solo con l'anziana assistita. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso della lavoratrice inammissibile. La sentenza ribadisce un principio chiave: per la corretta individuazione del datore di lavoro domestico, non conta chi paga materialmente lo stipendio, ma chi effettivamente dirige e beneficia della prestazione. L'appello è fallito perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito precluso alla Corte Suprema, soprattutto in presenza di due sentenze conformi.
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