Un ente previdenziale di categoria ha operato trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di un suo iscritto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso dell'ente inammissibile, confermando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'introduzione di tale prelievo, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, richiede una specifica previsione di legge (principio di riserva di legge), di cui le Casse privatizzate sono sprovviste. Viene inoltre chiarito che il diritto alla riliquidazione della pensione si prescrive in dieci anni e non in cinque.
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