La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, stabilendo l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privato su una pensione già erogata. La Corte ha ribadito che un simile prelievo, essendo una prestazione patrimoniale imposta, necessita di una base legale specifica che non può essere surrogata dall'autonomia gestionale della Cassa. Di conseguenza, l'ente è stato condannato a restituire le somme indebitamente trattenute, con prescrizione decennale e interessi decorrenti da ogni singolo prelievo.
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