Un Ente Previdenziale ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'Agente della Riscossione per il recupero di somme iscritte a ruolo e non riversate. L'Agente della Riscossione si è opposto, invocando la Legge di Stabilità 2013, che prevede l'annullamento d'ufficio dei ruoli sotto i 2.000 euro antecedenti al 1999. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha chiarito che la normativa sulla riscossione a mezzo ruolo si applica anche agli enti previdenziali privatizzati. L'annullamento del ruolo non estingue il credito originario, che resta azionabile con le vie ordinarie, ma cancella solo la specifica procedura esattoriale per ragioni di economicità. L'Ente Previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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