Un raggruppamento di imprese vince un appalto pubblico, successivamente annullato in autotutela dalla Pubblica Amministrazione. Il raggruppamento ottiene dal TAR l'annullamento di tale revoca, ma nel frattempo l'amministrazione cancella definitivamente la gara per motivi ambientali. Le imprese chiedono quindi il risarcimento dei danni, ma i giudici amministrativi respingono la domanda poiché la seconda revoca non è stata impugnata. Le imprese ricorrono in Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo abbia creato una norma non prevista dalla legge. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile: l'eventuale errore nell'interpretare le norme sul risarcimento costituisce un semplice errore di giudizio interno alla giurisdizione amministrativa, e non un eccesso di potere giurisdizionale, escludendo così il sindacato della Cassazione.
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