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Risarcimento Danni Appalto

9 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Risarcimento danni appalto: l’impresa perde la causa sui difetti
I proprietari di un immobile hanno citato in giudizio un'impresa edile per il risarcimento danni appalto a causa di difetti costruttivi e dell'incompleta realizzazione di un fabbricato e di un muro di contenimento. L'impresa si è difesa sostenendo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe preso in esame documenti depositati fuori termine dai committenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'appaltatore, stabilendo che la perizia poggiava su elementi autonomi come il sopralluogo tecnico e i prezziari ufficiali, rendendo ininfluenti i documenti contestati. I giudici hanno ribadito che l'omesso esame di un fatto riguarda solo fatti storici e non semplici tesi difensive. L'impresa soccombente è stata condannata a rimborsare le spese legali e a versare il doppio del contributo unificato.
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Risarcimento danni appalto: niente prescrizione per gli eredi
I proprietari di immobili danneggiati da lavori edili in un fondo vicino hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento danni appalto. Gli eredi dell'appaltatore e del direttore dei lavori hanno contestato le pretese, eccependo la prescrizione dei diritti e sostenendo l'esistenza di un giudicato sul concorso di colpa dei danneggiati. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che non si era formato alcun giudicato idoneo a far scattare la prescrizione anticipata. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato il diritto al risarcimento per il mancato utilizzo degli immobili rimasti inagibili fino alla demolizione. Il danno è stato correttamente dimostrato tramite presunzioni e quantificato in via equitativa dal giudice. Gli eredi dei responsabili sono stati condannati in solido al pagamento delle spese legali.
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Risarcimento danni appalto: no ai rimborsi senza cantiere
Un Comune interrompe un appalto subito dopo la consegna dei lavori, senza mai avviare il cantiere. L'Appaltatore chiede il risarcimento danni appalto per i costi di ammortamento e leasing dei macchinari rimasti inutilizzati. Tuttavia, i macchinari non sono mai stati portati in cantiere e sono rimasti nella piena disponibilità dell'impresa. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito: il capitolato speciale esclude ogni indennizzo per i beni restituiti o mai consegnati. L'Appaltatore non può pretendere un rimborso per attrezzature che ha potuto liberamente impiegare altrove o noleggiare. Il ricorso dell'impresa viene dichiarato inammissibile. L'Appaltatore deve quindi restituire al Comune oltre novantaquattromila euro incassati in precedenza ed è condannato al pagamento delle spese legali.
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Risarcimento danni appalto: colpa del cliente e calcoli errati
Un committente ordina la realizzazione di capannoni industriali a un'impresa appaltatrice, ma ostacola l'esecuzione dei lavori richiedendo continue e pretestuose modifiche progettuali. L'appaltatore chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. La Corte d'Appello addebita la colpa al committente, ma liquida il danno cumulando erroneamente caparra, spese e guadagno lordo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del committente sui criteri di calcolo del risarcimento danni appalto. I giudici chiariscono che l'appaltatore ha diritto al solo utile netto perso e non può sommare interesse negativo e positivo, né pretendere la caparra se ha scelto la risoluzione ordinaria. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per la corretta rideterminazione del danno.
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Risarcimento danni appalto: copre i costi definitivi
Una società immobiliare ha citato in giudizio l'impresa costruttrice di un capannone per gravi vizi, come infiltrazioni d'acqua. Dopo un lodo arbitrale che riconosceva solo le spese per riparazioni provvisorie, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: il risarcimento danni appalto deve coprire l'intero costo necessario per eliminare definitivamente i difetti e garantire la piena funzionalità dell'opera, non limitandosi a interventi parziali. La responsabilità dell'appaltatore è integrale.
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Risarcimento danni appalto: quando spetta sempre
La Corte di Cassazione ha stabilito che un'impresa ha diritto al risarcimento danni in un appalto per l'illegittima sospensione dei lavori, anche qualora la stessa impresa si sia successivamente rifiutata di riprenderli, causando la risoluzione del contratto. La Corte ha chiarito che l'inadempimento successivo dell'appaltatore non annulla il diritto al risarcimento per i danni già subiti a causa del comportamento della stazione appaltante.
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Risarcimento danni appalto: i rimedi alternativi
Un condominio ha citato in giudizio un'impresa edile per difetti nei lavori di impermeabilizzazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la condanna dell'impresa al pagamento dei costi di riparazione. La Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di pagamento di tali costi costituisce una valida domanda di risarcimento danni appalto, che rappresenta un rimedio alternativo e non subordinato alla richiesta di eliminazione diretta dei vizi. Inoltre, l'importo del risarcimento non è limitato dal prezzo originale del contratto.
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Risarcimento danni appalto: limiti e onere prova
In un caso di subappalto con fornitura difettosa, la Cassazione ha confermato la risoluzione del contratto ma ha annullato la condanna al risarcimento dei danni. La Corte ha stabilito che il giudice non può liquidare un danno superiore a quanto richiesto (vizio di ultra petita) e che il cessionario di un credito non risponde degli inadempimenti contrattuali del cedente. La sentenza chiarisce i principi fondamentali sul risarcimento danni appalto, nesso di causalità e onere della prova.
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Risarcimento danni appalto: oneri non presunti
Una società di costruzioni ha richiesto a un Comune il risarcimento per i danni derivati da un ritardo di oltre tredici anni nell'approvazione del collaudo di lavori pubblici. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha negato il risarcimento per i 'maggiori oneri concessori'. A differenza delle spese generali, questi oneri non possono essere considerati un danno presunto, in quanto si riferiscono ad attività (progettazione, direzione lavori) già concluse prima del ritardo. L'impresa avrebbe dovuto fornire una prova specifica del loro aumento, prova che è mancata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per vizi procedurali.
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