Una società di costruzioni ha richiesto a un Comune il risarcimento per i danni derivati da un ritardo di oltre tredici anni nell'approvazione del collaudo di lavori pubblici. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha negato il risarcimento per i 'maggiori oneri concessori'. A differenza delle spese generali, questi oneri non possono essere considerati un danno presunto, in quanto si riferiscono ad attività (progettazione, direzione lavori) già concluse prima del ritardo. L'impresa avrebbe dovuto fornire una prova specifica del loro aumento, prova che è mancata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per vizi procedurali.
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