I titolari di un ristorante ottengono l'assoluzione con formula piena dal Tribunale penale per non aver commesso il fatto. La persona offesa, costituitasi parte civile, decide di contestare la decisione e deposita un atto di appello. Trattandosi di una sentenza non appellabile, l'impugnazione viene convertita automaticamente in ricorso per cassazione. Tuttavia, l'avvocato difensore della parte civile risulta privo dell'iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento del deposito. I giudici di legittimità dichiarano la definitiva inammissibilità ricorso per cassazione. Tale difetto di legittimazione integra un vizio originario e insanabile dell'atto. Di conseguenza, la Corte respinge l'impugnazione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno da versare alla Cassa delle ammende.
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