Un uomo, condannato per aver danneggiato un sito archeologico di sua proprietà, ottiene la sospensione della pena a condizione di risarcire il danno e ripristinare l'area. Tuttavia, non adempie a quest'ultimo obbligo, giustificandosi con generici problemi di salute. La Corte di Cassazione conferma la **revoca della sospensione condizionale della pena**, stabilendo un principio chiaro: spetta al condannato dimostrare l'impossibilità assoluta di rispettare le condizioni imposte. La sua totale inerzia e la mancanza di prove concrete hanno reso inevitabile la perdita del beneficio. Di conseguenza, l'uomo dovrà scontare la pena originaria.
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