La Corte di Cassazione analizza la tempestività della domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata di un fallimento iniziato prima della riforma del 2006. I ricorrenti, creditori soddisfatti tramite riparto, avevano agito prima della chiusura formale della procedura. La Corte chiarisce che, nel regime previgente, la stabilità dei pagamenti non era immediata come nell'attuale normativa, pertanto il termine semestrale di decadenza decorre solo dalla chiusura definitiva del fallimento. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza per risolvere i contrasti interpretativi.
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