L'Imputato, condannato per il reato di truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, nonostante l'avvenuto risarcimento prima del giudizio. La Suprema Corte ha accolto questo specifico motivo, rilevando che il giudice d'appello ha completamente omesso di motivare sul punto. Al contrario, la Cassazione ha ritenuto inammissibili gli altri motivi riguardanti la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, in quanto privi di reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione dell'attenuante della riparazione del danno, rinviando alla Corte d'appello per un nuovo esame e rendendo definitiva la condanna per truffa.
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