La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8581/2025, ha stabilito che nel giudizio abbreviato, la riparazione del danno ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. deve avvenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito. La Corte ha rigettato il ricorso di un imputato che aveva restituito la refurtiva dopo tale momento, confermando la linea giurisprudenziale dominante che fissa un limite oggettivo e non prorogabile. È stata inoltre confermata l'insussistenza della continuazione tra reati per mancanza di un disegno criminoso unitario.
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