L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la partecipazione a una Frode IVA, negando la detrazione dell'imposta per operazioni soggettivamente inesistenti. La società ha sostenuto la propria buona fede, e i giudici di merito le avevano dato ragione, valorizzando l'assoluzione penale del legale rappresentante e la regolarità delle operazioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che l'Ufficio deve provare la consapevolezza del cessionario di partecipare alla Frode IVA, anche tramite presunzioni. Il contribuente deve dimostrare di aver usato la massima diligenza. La sentenza di merito ha errato nel non valutare gli indizi dell'Ufficio e nel dare peso eccessivo all'assoluzione penale e alla regolarità contabile, elementi irrilevanti per le frodi a monte.
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