Il Promissario Acquirente ha citato in giudizio il Promittente Venditore per ottenere il trasferimento di una quota immobiliare tramite sentenza, a seguito del rifiuto di stipulare il contratto definitivo. Il Promittente Venditore si è difeso sostenendo che il contratto preliminare mascherasse in realtà un mutuo con patto commissorio, vietato dalla legge. I giudici di merito hanno rigettato la domanda dell'acquirente, ravvisando indizi precisi della frode alla legge. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che il divieto di patto commissorio si applica a qualsiasi schema contrattuale, incluso il preliminare di compravendita, utilizzato per garantire la restituzione di un debito attraverso il trasferimento forzoso della proprietà. L'appello del compratore è stato quindi rigettato.
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