Una società editoriale aveva impugnato in Cassazione una sentenza d'appello che riconosceva un rapporto di lavoro subordinato con una giornalista. Durante il procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno formalmente rinunciato al giudizio. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in questi casi non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista per i ricorsi respinti o inammissibili.
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