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Rinuncia All'Impugnazione

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359 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Rinuncia al ricorso per cassazione: ritirarsi costa mille euro
L'Imputato, precedentemente condannato per tentata rapina, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Successivamente, lo stesso ha presentato formale rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proprio a causa della rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: condanna e multa da pagare
Un cittadino, condannato in appello per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Successivamente, lo stesso imputato ha deciso di fare un passo indietro, formalizzando la propria rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa decisione e, applicando le norme del codice di procedura penale, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Come conseguenza legale della rinuncia e della conseguente inammissibilità, i giudici hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di mille euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: il dietrofront costa caro al detenuto
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva respinto le richieste di misure alternative alla detenzione presentate da un detenuto. Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione ma, successivamente, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione direttamente dal carcere in cui si trovava ristretto. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende, non essendoci elementi per escludere la sua colpa nella presentazione di un ricorso poi abbandonato.
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Rinuncia all’impugnazione: da ricorrente a condannata alle spese
La parte civile ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di assoluzione dell'imputato, accusato di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina. Prima della decisione, la stessa parte civile ha depositato formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio a causa della rinuncia all'impugnazione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: il ricorso sfuma e costa caro
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un cittadino condannato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Condannato ha inizialmente proposto ricorso per Cassazione contro questa decisione, lamentando una scarsa valutazione del suo percorso di rieducazione. Successivamente, lo stesso Condannato ha presentato una formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: dalla difesa alla condanna pecuniaria
L'Imputato era stato condannato in appello alla pena di due anni di reclusione e seicento euro di multa per diversi reati. Contro tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Successivamente, l'imputato ha presentato formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: il caso del ricamo negato al 41-bis
Il Detenuto, sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis, ha richiesto di poter svolgere attività di ricamo nella propria cella. Dopo il rifiuto del Tribunale di Sorveglianza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei propri diritti costituzionali. Tuttavia, prima dell'udienza, il ricorrente ha presentato formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia all’impugnazione: inammissibile ma senza spese
L'Imputato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti, proponeva ricorso per cassazione chiedendo i domiciliari. Successivamente, il suo difensore presentava formale rinuncia all'impugnazione, avendo perso interesse alla decisione poiché il giudizio principale era stato definito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la perdita di interesse non comporta la condanna dell'Imputato alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, escludendo qualsiasi ipotesi di soccombenza virtuale in materia di procedimenti sulla libertà personale.
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Rinuncia all’impugnazione: niente spese se la banca vince altrove
Un istituto di credito ha richiesto la restituzione di somme sequestrate a un debitore, sostenendo l'esistenza di un pegno regolare a proprio favore. La Corte di appello ha respinto l'istanza poiché le somme erano ancora nella disponibilità del debitore al momento del sequestro. La banca ha proposto ricorso in Cassazione ma, avendo successivamente ottenuto un provvedimento favorevole in separata sede, ha presentato formale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la rinuncia esclude la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, non configurandosi alcuna soccombenza, nemmeno virtuale, del ricorrente.
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Sopravvenuta carenza di interesse: niente spese se rinunci
Un indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, chiedeva l'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per svolgere attività lavorativa, lamentando uno stato di indigenza. Il Tribunale di Reggio Calabria respingeva la richiesta. L'indagato proponeva quindi ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio, l'indagato veniva scarcerato e presentava formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno chiarito che la rinuncia dovuta alla scarcerazione esclude la condanna alle spese processuali o alla cassa delle ammende, poiché non si configura una reale soccombenza del ricorrente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’addio alla causa costa caro
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritta e autenticata. La Suprema Corte, preso atto della volontà dell'interessato espressa secondo le modalità di legge, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: inammissibilità e condanna
Il Ricorrente ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, il suo difensore, munito di apposita procura speciale, ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Di conseguenza, applicando l'articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Il Ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione penale: come evitare le sanzioni
Nel caso in esame, l'Imputato, accusato del reato di frode fiscale, ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale della Libertà di Milano. Successivamente, l'Imputato ha presentato una formale rinuncia all'impugnazione penale, sottoscritta di proprio pugno con firma autenticata dal difensore. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia sopravvenuta. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali, venendo però esonerato dal versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, poiché la causa di inammissibilità non è dipesa da sua colpa grave.
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Rapina pluriaggravata: le pistole giocattolo non salvano i ladri
Tre complici sono stati condannati per il reato di rapina pluriaggravata. La polizia ha trovato la refurtiva, tra cui sigarette e una macchinetta cambiasoldi, nelle loro auto parcheggiate nel cortile di un quarto complice, pronto a tagliare la cassaforte con un flessibile. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e l'uso delle armi, evidenziando il ritrovamento di sole pistole giocattolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno confermato la condanna basandosi sul principio della doppia conforme, poiché sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano già valutato in modo logico e concorde le prove, tra cui la testimonianza di una vittima che aveva visto brandire una pistola reale.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: la ditta resta sequestrata
Un imprenditore ha impugnato il sequestro preventivo della propria ditta individuale, disposto in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori. Successivamente, l'imprenditore ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia, che costituisce un atto irrevocabile e formale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di mille euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendoci elementi per escludere la colpa nella presentazione del ricorso originario.
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Rinuncia all’impugnazione: niente spese se la misura scade
Un imprenditore, sottoposto alla misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa nel settore dei rifiuti e dell'edilizia per sei mesi, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, a causa della scadenza del termine della misura cautelare, la difesa ha presentato una formale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la rinuncia all'impugnazione dovuta alla naturale scadenza della misura non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, poiché il venir meno dell'interesse non equivale a una sconfitta processuale del ricorrente.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente spese se tempestiva
Il Tribunale di Milano confermava l'aggravamento della misura cautelare per l'Imputato. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione ma, due giorni dopo il deposito, presentava formale dichiarazione di rinuncia presso lo stesso Tribunale del riesame. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Tuttavia, data la quasi totale contemporaneità tra la presentazione del ricorso e la sua rinuncia, avvenuta prima della trasmissione degli atti alla Suprema Corte, i giudici hanno escluso la condanna dell'Imputato al pagamento delle spese processuali.
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Sopravvenuta carenza di interesse: dal carcere alla libertà
L'Indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale che confermava la misura. Successivamente, a seguito della revoca della misura cautelare, l'Indagato ha presentato formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca della misura ha fatto venir meno l'utilità concreta della decisione.
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Sopravvenuta carenza di interesse: stop alle spese di giustizia
Il Ricorrente, inizialmente sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha proposto ricorso per Cassazione contro il diniego di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Nelle more del giudizio di legittimità, il Tribunale di Brindisi ha concesso gli arresti domiciliari al Ricorrente, il quale ha quindi formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno chiarito che, quando la perdita di interesse si verifica dopo la presentazione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: niente multa se i beni sono restituiti
I Terzi Interessati, proprietari di beni sequestrati nell'ambito di un'indagine per bancarotta e riciclaggio, presentano ricorso in Cassazione contro il diniego di revoca del sequestro. Successivamente, i difensori depositano la rinuncia all'impugnazione poiché i beni sono stati restituiti a seguito di una sentenza di patteggiamento. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, i giudici escludono la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Tale decisione si fonda sull'assenza di colpa dei ricorrenti, in quanto la restituzione dei beni non era prevedibile al momento della presentazione del ricorso.
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