Un uomo, condannato per cessione di cocaina, presenta ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, comunica formalmente la sua volontà di abbandonare l'impugnazione. La Corte Suprema, prendendo atto della sua scelta, non entra nel merito della vicenda. La conseguenza diretta è che la sua azione determina una declaratoria di inammissibilità. La Cassazione, applicando la legge, chiude il caso a causa della rinuncia al ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La condanna precedente diventa così definitiva.
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