La vicenda nasce dalla risoluzione di un contratto preliminare, a seguito della quale i promittenti venditori erano stati condannati a restituire 23.000 euro al promissario acquirente. I venditori avevano impugnato la decisione in Cassazione, ma prima della discussione hanno cambiato idea. Attraverso una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, hanno ottenuto la chiusura anticipata del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, stabilendo un principio importante: in caso di rinuncia, la parte che ha impugnato non è tenuta a pagare il raddoppio del contributo unificato, sanzione prevista solo per i ricorsi respinti, inammissibili o improcedibili.
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