Una società immobiliare, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza d'appello sfavorevole relativa all'occupazione di un posto auto, ha effettuato una rinuncia al ricorso. La controparte ha accettato la rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo un principio fondamentale: in caso di rinuncia, la parte ricorrente non è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Continua »