Un soggetto, sottoposto a custodia cautelare, ha presentato ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà. Successivamente, attraverso il proprio difensore, ha formalizzato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità è riconducibile a una scelta della parte stessa.
Continua »