Una società, nel ruolo di terzo pignorato, proponeva opposizione contro l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione. La società proponeva quindi ricorso in Cassazione, mentre la creditrice resisteva con controricorso. Prima che la Suprema Corte decidesse, la società notificava una formale rinuncia al giudizio, prontamente accettata dalla controparte. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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