La Corte di Cassazione chiarisce che la competenza del foro erariale, radicata dalla presenza di un'amministrazione statale come convenuta, persiste anche se l'attore rinuncia agli atti contro di essa. La competenza si determina al momento dell'avvio della causa, in base al principio di 'perpetuatio iurisdictionis', e le vicende successive, come la rinuncia, non possono modificarla. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la competenza del tribunale specializzato per le cause contro lo Stato.
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