Un condomino aveva trasformato abusivamente parte del sottotetto e del tetto comune in una terrazza privata. Il Condominio ha chiesto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L'erede del condomino si è opposta, sostenendo che un'assemblea condominiale avesse approvato un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'erede, confermando che la transazione su beni comuni richiede obbligatoriamente il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, ai sensi dell'art. 1108 c.c. Di conseguenza, in mancanza dell'unanimità, l'accordo è nullo e l'erede deve demolire le opere abusive e ripristinare il tetto condominiale, oltre a pagare le spese legali.
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