Un contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria riguardo a un'istanza di rimborso IRPEF per gli anni dal 1998 al 2003. La controversia riguarda somme erogate dal datore di lavoro come spese di viaggio. Mentre i giudici di merito avevano inizialmente dato ragione al lavoratore, l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso sostenendo la legittimità della tassazione rimborsi spese forfettari. Secondo l'ente, tali somme hanno natura retributiva e non risarcitoria, poiché non documentate analiticamente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3418/2023, ha rilevato la complessità della materia e la mancanza di un'evidenza decisoria immediata. Per questo motivo, i giudici hanno deciso di rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione tributaria per un esame più approfondito della questione normativa.
Continua »