Un pensionato ha ottenuto nei primi gradi di giudizio il diritto al rimborso contributi previdenziali relativi a somme versate come contributo di solidarietà alla propria Cassa previdenziale tra il 2009 e il 2014. L'Ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione e sostenendo, tra i vari motivi, che il diritto al rimborso fosse ormai prescritto. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando che la questione sulla durata della prescrizione (se quinquennale o decennale) presenta una particolare rilevanza nomofilattica, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per una decisione semplificata. Di conseguenza, la Corte ha rimesso la causa alla Quarta Sezione Civile per una trattazione approfondita.
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