Una coppia di proprietari impugna le delibere di una cooperativa edilizia riguardanti le parti comuni, sostenendo che, con l'assegnazione degli alloggi, si era formato un condominio e la cooperativa non aveva più potere decisionale. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni precedenti, afferma un principio fondamentale: il giudice deve sempre rilevare d'ufficio qualsiasi causa di nullità, inclusa la carenza di potere, anche se non specificamente eccepita dalle parti. La sentenza chiarisce che l'acquirente di un immobile da un socio originario ha piena legittimazione a contestare la nullità delibera cooperativa per questo motivo.
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