Un'azienda di trasporti pubblici ha richiesto il rimborso accise gasolio per i propri autobus. I veicoli, originariamente classificati come "Euro 2", erano stati dotati di filtri antiparticolato per ridurre le emissioni inquinanti a livelli paragonabili a categorie superiori. L'Amministrazione Doganale ha negato il beneficio, evidenziando che la legge esclude espressamente i mezzi "Euro 2 o inferiori". La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che l'agevolazione si basa esclusivamente sulla categoria di omologazione originaria del veicolo al momento dell'immatricolazione. L'installazione successiva di dispositivi ecologici riduce solo il particolato, ma non modifica la classificazione ambientale complessiva del mezzo. Inoltre, la norma mira a incentivare il rinnovo ecologico della flotta con veicoli nuovi, non a premiare modifiche su mezzi obsoleti. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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