Una società di autotrasporti, in seguito fallita, ha richiesto il rimborso delle agevolazioni accise gasolio per gli anni dal 2011 al 2014. L'Agenzia delle Dogane ha negato l'intero rimborso, eccependo la tardività per il 2011 e la falsità di alcuni dati sui consumi per gli anni successivi, dichiarando la decadenza totale dal beneficio. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine semestrale per chiedere il rimborso è perentorio, confermando la perdita del diritto per il 2011. Tuttavia, per gli anni dal 2012 al 2014, ha accolto il ricorso del curatore fallimentare: gli errori o le falsità sui consumi comportano la perdita delle agevolazioni accise gasolio solo per la parte non veritiera e non per l'intero importo, a meno che la falsità non riguardi i requisiti essenziali per accedere al beneficio.
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