Una società di trasporti ha richiesto il rimborso accisa gasolio per autotrazione consumato nel 2016. L'Agenzia delle Dogane ha negato l'agevolazione, sostenendo che il beneficio spetti solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito, la controversia è giunta in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la presenza di altri ricorsi simili pendenti tra le stesse parti e riguardanti la medesima questione giuridica, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, i giudici hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire una trattazione congiunta di tutti i procedimenti connessi, rimandando la decisione finale sul merito della controversia.
Continua »