L'Agenzia delle Dogane ha revocato a una società di estrazione un'agevolazione fiscale per un escavatore. La società ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale poiché l'atto era stato emesso senza una preventiva fase di confronto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che, trattandosi di un accertamento "a tavolino" relativo a tributi non armonizzati, l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo generale di attivare il contraddittorio endoprocedimentale prima di emettere l'atto, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge. Di conseguenza, la società ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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