Una società cessionaria ha agito per il recupero di crediti sanitari verso un'Azienda Sanitaria. In appello, il giudice ha rigettato la domanda operando il rilievo d'ufficio della nullità del contratto originario per mancanza di forma scritta, senza però consentire alle parti di esprimersi o presentare prove sul punto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il rilievo d'ufficio della nullità obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio tra le parti. Questo dovere non si limita a semplici osservazioni scritte, ma deve permettere alle parti di svolgere una piena attività probatoria, come la produzione del documento mancante. La sentenza è stata cassata con rinvio.
Continua »