Un geometra, dipendente di un'azienda privata, ha impugnato la cartella di pagamento della Cassa Geometri, emessa a seguito della sua iscrizione d'ufficio. Il lavoratore sosteneva di svolgere attività professionale esclusivamente per il proprio datore di lavoro, con regolare versamento dei contributi previdenziali ordinari. La Cassa Geometri ha invece applicato la presunzione statutaria secondo cui l'iscrizione all'albo comporta l'esercizio della professione e il conseguente obbligo contributivo. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione relativa all'obbligo iscrizione Cassa Geometri per i lavoratori dipendenti, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. I giudici hanno quindi rinviato la causa alla sezione ordinaria per un esame approfondito dei limiti del potere regolamentare della Cassa.
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