Un consumatore ha citato in giudizio una società finanziaria davanti al Tribunale di Foggia, sede della società, per ottenere la documentazione di un prestito. Il tribunale si è dichiarato incompetente, ritenendo che la causa dovesse essere trattata solo a Taranto, residenza del cliente, in base alla regola del foro del consumatore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che il foro del consumatore è una tutela esclusiva per quest'ultimo. Se il consumatore decide spontaneamente di avviare la causa presso il tribunale della controparte, il giudice non può opporsi d'ufficio né la società può contestare tale scelta. La competenza spetta quindi al Tribunale di Foggia.
Continua »