Un contribuente si è visto negare la detrazione IVA a causa della mancata tenuta delle scritture contabili e dell'omessa presentazione delle dichiarazioni. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9974/2024, ha chiarito due principi fondamentali. Primo, le eccezioni procedurali, come la decadenza dell'accertamento, devono essere sollevate dal contribuente sin dal primo grado di giudizio. Secondo, la detrazione IVA è un diritto che si fonda su requisiti sostanziali e può essere riconosciuta anche in assenza di adempimenti formali, a condizione che il contribuente fornisca prova rigorosa e completa, quantificando l'esatto importo del credito spettante.
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