Un professionista, incaricato di vendere degli immobili, ha trattenuto i proventi sostenendo di avere diritto a una compensazione per debiti pregressi del proprietario. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'accordo di compensazione volontaria potesse essere rilevato d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: la compensazione volontaria, derivando da un accordo tra le parti, costituisce un'eccezione in senso proprio e deve essere sollevata dalla parte interessata nei termini di legge, non potendo essere accertata d'ufficio dal giudice.
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