Un'azienda proprietaria di un complesso immobiliare ha impugnato tre avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2014 emessi da un Comune. L'impresa lamentava il mancato riconoscimento della riduzione dell'imposta per la parziale inagibilità dei fabbricati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la riduzione IMU per inagibilità spetta solo se il contribuente presenta la formale dichiarazione entro i termini di legge. Le semplici trattative o interlocuzioni informali con gli uffici comunali per altre finalità, come il rilascio di titoli edilizi, non possono sostituire la denuncia ufficiale. Inoltre, l'effetto di una sentenza favorevole per un anno successivo non si estende retroattivamente agli anni precedenti. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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