La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un condannato che, non avendo impugnato la sentenza di primo grado, chiedeva una riduzione di pena. L'imputato aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., ritenendolo discriminatorio. La Corte ha confermato che la normativa attuale non prevede tale beneficio per chi, giudicato con rito ordinario, accetta la condanna senza proporre appello, rigettando la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale.
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