Il Condannato, già destinatario di due sentenze definitive per gravi reati contro la persona e il patrimonio, ha richiesto la continuazione dei reati in fase esecutiva. Il Giudice dell'esecuzione ha rideterminato la sanzione complessiva in ventiquattro anni di reclusione. Tuttavia, nel calcolo, il giudice ha omesso di applicare il limite massimo di trent'anni previsto dal codice penale per il cumulo delle pene, principio già riconosciuto nel precedente giudizio di cognizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che i limiti di legge già applicati non possono essere ignorati nella fase esecutiva. La Suprema Corte ha così annullato senza rinvio il provvedimento, disponendo la diretta rideterminazione della pena a ventidue anni e otto mesi di reclusione.
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