L'Amministratore di una società edile è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la contabilità fosse ricostruibile presso terzi e invocando la bancarotta riparata per aver restituito somme simili a quelle prelevate. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche se la contabilità è ricostruibile tramite terzi, poiché l'obbligo di tenuta grava sull'amministratore. Inoltre, per la bancarotta riparata, è necessario dimostrare l'esatta corrispondenza tra i versamenti restitutivi e i prelievi illeciti antecedenti, onere non assolto dall'imputato. Di conseguenza, l'Amministratore perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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